Whistleblowing
Il Whistleblowing è uno strumento di segnalazione degli illeciti regolamentato dal decreto legislativo n. 24 del 2023.
Questo strumento prevede la possibilità di denunciare all’autorità giudiziaria o contabile o divulgare pubblicamente le informazioni sulle violazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di attivare propri canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante, di tutte le persone coinvolte nella segnalazione, della segnalazione stessa e della relativa documentazione, inoltre sul sito istituzionale devono essere riportate informazioni chiare riguardanti le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni.
L’obiettivo è quello di proteggere i soggetti segnalanti da qualsiasi ritorsione o discriminatorie derivanti direttamente o indirettamente dalla segnalazione (es. licenziamento, demansionamento, sospensione). L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere (ad es. il datore di lavoro).
Enti o persone che ritengono di aver subito ritorsioni possono usare il sistema di segnalazione individuato e pubblicizzato dall’ente stesso.
Nel caso in cui l’ente non abbia individuato un sistema o un sistema che tuteli la riservatezza delle persone segnalanti, è possibile rivolgere la segnalazione all’ANAC che informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in seguito, ha il compito di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni.
Questo strumento prevede la possibilità di denunciare all’autorità giudiziaria o contabile o divulgare pubblicamente le informazioni sulle violazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di attivare propri canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante, di tutte le persone coinvolte nella segnalazione, della segnalazione stessa e della relativa documentazione, inoltre sul sito istituzionale devono essere riportate informazioni chiare riguardanti le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni.
L’obiettivo è quello di proteggere i soggetti segnalanti da qualsiasi ritorsione o discriminatorie derivanti direttamente o indirettamente dalla segnalazione (es. licenziamento, demansionamento, sospensione). L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere (ad es. il datore di lavoro).
Enti o persone che ritengono di aver subito ritorsioni possono usare il sistema di segnalazione individuato e pubblicizzato dall’ente stesso.
Nel caso in cui l’ente non abbia individuato un sistema o un sistema che tuteli la riservatezza delle persone segnalanti, è possibile rivolgere la segnalazione all’ANAC che informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in seguito, ha il compito di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni.
Ulteriori informazioni
Il whistleblowing è la procedura che permette ai dipendenti dell’Ente e i lavoratori di terze parti di segnalare reati, illeciti o irregolarità, con piena tutela della riservatezza della loro identità e con piena tutela da eventuali misure ritorsive nei loro confronti.
Effettuare una segnalazione non deve essere percepita negativamente come una delazione, ma al contrario come un dovere civile e di collaborazione lavorativa, volto all’emersione di situazioni o condotte che recano o possono recare pregiudizio all’Ente.
Le segnalazioni giudicate fasulle o diffamatorie a loro volta potrebbero costituire reato penale a carico del segnalante.
Effettuare una segnalazione non deve essere percepita negativamente come una delazione, ma al contrario come un dovere civile e di collaborazione lavorativa, volto all’emersione di situazioni o condotte che recano o possono recare pregiudizio all’Ente.
Le segnalazioni giudicate fasulle o diffamatorie a loro volta potrebbero costituire reato penale a carico del segnalante.
Bureau de compétence
Prénom | Description |
---|---|
Description | Ufficio Segreteria |
Responsable | Dott.ssa Patrizia Longis |
Adresse | Località Capoluogo, 27 |
Téléphone |
0125.344075 |
Courriel |
pa.longis@cm-walser.vda.it |
Pièces jointes
- Procedura per la segnalazione di illeciti[.pdf 621,66 Kb - 23/11/2023]
- Informativa relativa alla procedura del whistleblowing[.pdf 429,13 Kb - 23/11/2023]
- Istruzioni operative per una corretta segnalazione[.pdf 1,09 Mb - 23/11/2023]
- Valutazione di impatto sulla protezione dei dati del whistleblowing[.pdf 966,2 Kb - 23/11/2023]
- Informativa sulla privacy tra Ente e segnalanti[.pdf 146,7 Kb - 23/11/2023]
- Whistleblowing (Ouvre dans un nouvel onglet)